Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il Regolamento (UE) 2023/915, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006.
Il Regolamento entrerà in vigore il 25 maggio 2023.

Di seguito le principali novità introdotte:

• stabilite le definizioni di “alimento”, “operatore del settore alimentare”, “immissione sul mercato”, “consumatore finale”, “trasformazione”, “prodotti non trasformati” e “prodotti trasformati” (riprese dai Reg.ti 178/2002 e 852/2002);

• richiamato esplicitamente il fatto che gli alimenti che superano i livelli massimi elencati nell’allegato I non devono essere immessi sul mercato e non devono essere utilizzati come materie prime negli alimenti o come ingrediente negli alimenti (tale disposizione non rappresenta di per sé una novità ma il Regolamento la esplicita in modo più marcato rispetto al precedente Regolamento 1881/2006);

• stabilito un divieto generale di detossificazione giustificato dalla mancanza di conoscenze scientifiche sui potenziali metaboliti che potrebbero essere prodotti durante la detossificazione stessa;

• conferma delle misure transitorie per l’immissione in commercio di taluni alimenti per quanto riguarda i limiti massimi di alcuni contaminanti. Gli alimenti che sono stati legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date riportate all’Art. 10 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza;

• introduzione di una colonna separata, adiacente al rispettivo livello massimo di ciascun contaminante, dedicata alle osservazioni. Tale soluzione consente una maggiore facilità di lettura limitando il ricorso alle note a piè di pagina che passano così da 75 (nel testo del Reg. 1881/06) alle sole 15 del Reg. 2023/915;

• definizione di deroghe particolari che interessano alcuni Stati membri;

• definizione di livelli massimi per le aflatossine applicabili anche agli alimenti trasformati se sono costituiti almeno dall’80% del prodotto corrispondente.