Circolare Ministero della Salute n. 362605 del 5 luglio 2023 Indicazioni per l’applicazione dell’istituto della diffida di cui all’art. 1, comma 3 del D.L. n. 91/2014 (cd “Campolibero”), convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 e successive modificazioni, in caso di violazioni della normativa applicabile ai settori di cui al d. lgs. n. 27/2021
Il documento fornisce alcune indicazioni sull’applicazione dell’istituto della diffida (recentemente modificato) nel caso di violazioni sanzionabili accertate, per la prima volta, durante l’effettuazione dei controlli ufficiali. In particolare:
– viene reintrodotta la disposizione in base alla quale la diffida può essere applicata – purché ne sussistano tutti i presupposti – nel solo caso in cui la violazione sia accertata «per la prima volta»;
– è stato confermato che l’applicazione della diffida è possibile anche qualora la sanzione amministrativa pecuniaria sia accompagnata da altre sanzioni di natura differente (ad es. inibitorie e/o sospensive), sempre che tale evenienza sia contemplata dai decreti legislativi che disciplinano i diversi settori;
– il termine concesso al trasgressore per adempiere alle prescrizioni viene fissato a 30 giorni dalla data di notifica del verbale/atto di diffida, fermo rimanendo che, in caso di inadempimento, l’organo accertatore deve procedere alla contestazione ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/81 (ovvero dell’art. 15 per le contestazioni a seguito di analisi) con esclusione della facoltà del pagamento in misura ridotta della sanzione;
– è stato eliminato qualsiasi riferimento a forme di «comunicazione al consumatore» o all’assunzione di «specifici impegni» da parte del trasgressore al fine di eliminare le conseguenze dannose e/o pericolose della condotta illecita;
– viene esclusa la possibilità di applicare la diffida ogniqualvolta il prodotto non conforme sia già stato posto in commercio, anche solo in parte.
