Nel corso del mese di maggio il ministero della salute ha emanato la presente circolare che sostituisce completamente le circolari precedenti diramate dal ministero della salute relativamente al d.lgs. 27 del 21/04/2021.
La circolare chiarisce come gli istituti della controversia e della controperizia si applichino esclusivamente nell’ambito dei controlli ufficiali che prevedono campionamenti o prove svolte dal Ministero della Salute, regioni e province autonome e aziende sanitarie locali (ASL) e precisa, nell’ambito di campionamenti effettuati per l’accertamento di pericoli chimici, OGM e allergeni, il numero di aliquote da prelevare.
La circolare, inoltre, fornisce indicazioni riguardanti il procedimento di controperizia, controversia documentale e analitica.
La circolare chiarisce come gli istituti della controversia e della controperizia si applichino esclusivamente nell’ambito dei controlli ufficiali che prevedono campionamenti o prove svolte dal Ministero della Salute, regioni e province autonome e aziende sanitarie locali (ASL) e precisa, nell’ambito di campionamenti effettuati per l’accertamento di pericoli chimici, OGM e allergeni, il numero di aliquote da prelevare.
La circolare, inoltre, fornisce indicazioni riguardanti il procedimento di controperizia, controversia documentale e analitica.
