Il Decreto Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 21/12/2022 “Proroga dei regimi sperimentali dell’indicazione di origine da riportare nell’etichetta degli alimenti, alla luce del-le consultazioni in corso di modifica del regolamento UE n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio” proroga fino al 31/12/2023 i decreti che obbligano a riportare l’indicazione di origine in etichetta per i seguenti prodotti:

– riso come definito dalla legge 18 marzo 1958, n. 325, di cui ai codici doganali 1006;

– paste alimentari di grano duro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001 n. 187, ad eccezione delle paste di cui agli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 2001;

– derivati del pomodoro di cui all’art. 24 della legge n. 154 del 28 luglio 2016;

– sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto precedente con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati di cui allo stesso punto;

– tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all’allegato 1 del decreto ministeriale 9 dicembre 2016, preimballati ai sensi dell’art. 2 del regola- mento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo umano;

– carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina.