Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un documento riferito alle FAQ (Domande Frequenti) riguardanti l’applicazione del regolamento delegato (UE) 2023/2429 che disciplina le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli freschi, delle banane e di alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli. Le FAQ, pubblicate il 4 luglio 2025, sono tredici e chiariscono diversi aspetti, in particolare l’indicazione obbligatoria dell’origine. Di seguito i punti chiave riguardanti l’indicazione dell’origine:

Prodotti di IV gamma

L’indicazione del Paese d’origine è obbligatoria anche se il prodotto è composto da un solo ingrediente, come nel caso delle insalate pronte.

Miscugli di specie diverse
  • Per “miscuglio” si intende una combinazione di prodotti ortofrutticoli diversi confezionati insieme (ad esempio, mele, pere, arance).
  • Solo per i miscugli di specie diverse è ammessa l’indicazione semplificata dell’origine (“UE”, “non UE”, “UE e non UE”).
  • L’indicazione d’origine è comunque obbligatoria per ogni ingrediente all’interno di un miscuglio. Ciascun ingrediente deve avere un’indicazione chiara e leggibile del Paese d’origine.
Mancata ammissione di miscelazione e indicazione abbreviata
  • Non è consentito mescolare lo stesso tipo di prodotto proveniente da Paesi diversi nella medesima confezione. Ad esempio, lattuga proveniente da origini diverse non è considerata un miscuglio e non è commercializzabile secondo l’articolo 8 del regolamento (UE) 2023/2429.
  • L’indicazione abbreviata dell’origine non è ammessa.
Documenti commerciali

L’indicazione semplificata dell’origine non può essere usata su fatture o documenti di trasporto, dove è sempre richiesta l’indicazione completa dell’origine.

 

Frutta secca e prodotti biologici
  • L’origine deve essere indicata in modo chiaro e leggibile anche per la frutta secca e i prodotti biologici, seguendo le regole specifiche.
  • Per l’ortofrutta biologica, l’obbligatorietà dell’indicazione del Paese d’origine vale sia per i prodotti sfusi che per quelli confezionati.
  • Il fatto che un prodotto sia biologico non esonera dagli obblighi previsti dal regolamento 2023/2429.
  • L’indicazione d’origine deve essere coerente anche con il regolamento (UE) 2018/848 sull’agricoltura biologica, che prevede diciture come “Agricoltura UE”, “Agricoltura non UE”, “Agricoltura UE/non UE”. Tuttavia, queste diciture non sostituiscono l’indicazione del Paese specifico di origine richiesta dal regolamento 2023/2429.
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